Disciplina dell'istituto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
Il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 111, avente ad oggetto la “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, prevede all’Art. 8 che i beneficiari del riparto del contributo relativo al 5 per mille abbiano l’obbligo, oltre a redigere un rendiconto entro un anno dalla ricezione delle somme, da trasmettere all’amministrazione erogatrice accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite, di pubblicare sul proprio sito web, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, gli importi percepiti ed il rendiconto in questione, dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice.
Con i documenti pubblicati di seguito Anffas Onlus di Lucca intende adempiere alla normativa in questione per i vari anni di competenza.